Prescrizione e Decadenza

Prescrizione e decadenza nel diritto civile (ed in generale)

Il Titolo V del Libro Sesto di cui si compone il Codice Civile è intitolato “Della prescrizione e della decadenza”. Al primo dei due istituti, sono dedicati gli artt. 2934 e seguenti, mentre, al secondo, gli artt. 2964 e seguenti, fino all’art. 2969 con cui il codice civile termina (Disposizioni Attuative e Transitorie escluse). Quando non diversamente previsto da leggi riguardanti materie specifiche (ad esempio, in campo tributario), si applicano le norme generali previste dal codice civile. La prescrizione determina la perdita di un diritto (già acquisito), a causa del fatto che il titolare non lo ha esercitato per il tempo determinato dalla legge. La decadenza, invece, determina la perdita della possibilità di acquisire un nuovo diritto, a causa del mancato compimento di un’attività, di una azione, o di un atto, nel termine perentorio stabilito dalla legge.

Tale definizione, utilissima per fissare il concetto, tuttavia, non trova sempre univoco riscontro nella normativa di ambiti diversi e, persino, nello stesso codice civile . Si può, perciò, azzardare anche un’altra definizione: si ha prescrizione, quando la legge parla di prescrizione; si ha decadenza, quando la legge parla di decadenza. Tale definizione, se è pur vero che presenta l’indubbio vantaggio di non ammettere eccezioni, tuttavia presenta l’inconveniente di essere alquanto tautologica. Inoltre, essa non risolve il problema costituito dal doversi determinare di fronte a quale istituto giuridico si sia, di volta, in volta, in presenza, se non espressamente specificato. La questione, fortunatamente rara, non è di poco conto.

I due diversi istituti giuridici, infatti, pur entrambi riguardando termini la cui inosservanza comporta conseguenze giuridiche, presentano alcune significative differenze:

  • Tutti i diritti, ad eccezione di quelli indisponibili, si prescrivono, per assenza di esercizio protrattosi oltre il periodo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.). Diversamente, la possibilità di acquisire un nuovo diritto, oppure di esercitarne uno già acquisito, decade solo ed esclusivamente se espressamente previsto dalla legge, per quel diritto.
  • I termini di prescrizione sono detti “di durata” (es.: “per 10 anni”, oppure, “con il decorso di 10 anni”), mentre quelli di decadenza sono “a termine” (es.: “entro 60 giorni da …”).
  • I termini di prescrizione sono generalmente lunghi, variando da lunghissimo (20 anni ), ad ordinario (10 anni), breve (5 anni ), brevissimo (3 anni , 2 anni , 1 anno , 6 mesi ). Quando la durata del periodo di prescrizione non è esplicitamente indicata, il suo termine è pari a quello ordinario, cioè 10 anni. Quando non diversamente previsto da norme più specifiche, si applicano quelle ordinarie previste dal codice civile (es.: nel diritto tributario, amministrativo, ecc.).
  • I termini di prescrizione sono, generalmente, molto più brevi.
  • Nella prescrizione può rilevare la condizione soggettiva del titolare del diritto (la prescrizione, ad esempio, non decorre tra i coniugi, tra genitori e figli, ed è sospesa tra persone giuridiche e loro amministratori, ecc.). Nella decadenza, invece, la perdita del diritto è sempre esclusiva conseguenza di un fatto oggettivo, cioè il mancato compimento di un atto o di una attività.
  • La prescrizione corrisponde sempre ad un interesse pubblico (es.: esigenza di certezza del diritto che potrebbe essere compromessa dalla impossibilità di ricostruzione documentale dei diritti invocati o dall’impossibilità dell’accertamento dei fatti sottostanti, a causa del troppo tempo trascorso), mentre la decadenza può anche corrispondere ad interessi privati contrattualmente pattuiti.
  • La prescrizione può essere interrotta o sospesa. La decadenza, invece, non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge.
  • Quando un periodo di durata della prescrizione è interrotto (prima del termine) da un atto di esercizio del diritto (es.: costituzione in mora del debitore ad esercizio del diritto di rimborso di un credito) da parte del suo titolare (es.: creditore), si genera un nuovo periodo di prescrizione di medesima durata. Viceversa, come detto, la decadenza non si interrompe mai. Quando un periodo di durata della prescrizione è sospeso, il periodo in cui deve essere esercitato il diritto si allunga di pari durata. Parimenti accade con riferimento alla sospensione della decadenza. È, quindi, importante non confondere i due istituti giuridici.

Data Pubblicazione

30 Mag 2022

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Autore

Marco Colantonio

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