1. Dati identificativi della Sentenza di Appello
| COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE | di | ROMA | Sez. | 6 | ||||||
| SENT. n° | 7656 | 2017 | Udienza | 04.12.17 | Ricorso R.G.A. n° | 1858 | Anno | 2017 | ||
| Atto impugnato | Avviso di Accertamento | Tributi | IVA | Anno | 2013 | |||||
| Tipo accertamento | Accertamento Analitico (S.I.A.E.) | Anno | 2009 | |||||||
| APPELLANTE | Contribuente | |||||||||
2. Sentenza impugnata
| COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE | di | ROMA | Sez. | 38 | |||||
| SENT. n° | 242 | 2017 | Udienza | 28.11.16 | Ricorso R.G.R. n° | 11425 | Anno | 2015 | |
3. Doglianze del Ricorrente
| N° | TIPO DOGLIANZA | Giudicata |
| 1. | Vizio di notifica (associazione estinta) | fondata |
| 2. | Falsa applicazione della norma (art. 26 DPR 633/72) | assorbita |
| 3. | Illogicità della sentenza impugnata | assorbita |
| 4. | Assenza di pronuncia su doglianza di 1° grado di giudizio | assorbita |
| 5. | Assenza di Mediazione | assorbita |
4. Esito
| Esito Appello | Accolto |
| Spese di lite | Ufficio condannato alla refusione delle spese di lite |
5. Massima redazionale
La controversia verteva sulla detrazione, in capo all’emittente, dell’IVA esposta in una nota credito, a storno di una operazione di fine anno, emessa i primi giorni dell’anno successivo. Per l’Ufficio accertatore, invece, le note credito devono essere emesse “entro la fine dell’anno”, anziché prima del “decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione”, come previsto dall’art. 26 del DPR 633/72.
Trattasi, evidentemente, di una macroscopica falsa interpretazione della legge che, purtroppo, era stata improvvidamente fatta propria anche dalla Sez. 6 della CTP di Roma. Fortunatamente, però, la C.T.R. ha ripristinato la corretta applicazione del diritto, sebbene con riferimento soltanto alla questione relativa al vizio della notifica effettuata nei confronti di soggetto estinto (associazione sportiva dilettantistica) anziché nei confronti degli associati che avevano agito in nome e per conto dell’associazione. Tale doglianza, infatti, è stata considerata “dirimente ed assorbente le altre censure”.
Tutto molto corretto. Peccato soltanto che, in questo modo, si sia persa una occasione per far capire all’Ufficio il suo clamoroso errore di interpretazione della norma. Vorrà dire che sarà per una altra volta.
6. Testo della Sentenza
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