Accertamento d’Ufficio

Tipologia di accertamento induttivo puro, applicabile ai contribuenti di qualsiasi natura giuridica (perciò anche detta “erga omnes”), nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, o di presentazione di dichiarazione nulla, sulla base dall’art. 41 del D.P.R. n. 600/73 che specificamente disciplina tale tipologia di accertamento.

Di seguito, sono specificati, con maggior dettaglio, i casi di dichiarazione nulla.

  1. Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni:
    la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta, in base agli imponibili in essa indicati. Oltre detto termine, tuttavia, può farsi ricorso all’istituto del Ravvedimento operoso, sebbene nei limiti da esso previsti;
  2. Dichiarazione dei redditi non redatta su stampati conformi ai modelli ministeriali:
    la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
  3. Dichiarazione dei redditi non sottoscritta:
    la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità, tuttavia, può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio territorialmente competente. La normativa a riguardo, originariamente introdotta per la sottoscrizione chirografaria, deve intendersi estesa anche alla mancata apposizione della firma elettronica.

In simili fattispecie, l’Amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo, “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38”, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tale tipo di presunzioni è definito, in dottrina, “presunzione semplicissima”.

l’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha “ facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze della dichiarazione, se presentata (Cfr.: e considerata nulla), e dalle eventuali scritture contabili, del contribuente ancorché regolarmente tenute”.

Con riferimento alle sole persone che non svolgono attività professionale o d’impresa, il comma 4 della norma citata, prevede che, “se il reddito complessivo è determinato sinteticamente” (Cfr.: dovendosi intendere: in base a presunzioni semplicissime e non “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti”), non è ammessa la deduzione degli oneri deducibili.

Con riferimento sempre alle sole persone che non svolgono attività professionale o d’impresa, il successivo ed ultimo comma 5 della norma citata, prevede che, a parte i redditi fondiari, che sono, in ogni caso, determinati in base alle risultanze catastali, tutti gli altri redditi emersi, a seguito di questa particolare tipologia di accertamento, sono considerati redditi di capitale e, quindi, costituiscono base imponibile ILOR (fino alla sua abrogazione con decorrenza 31.12.1998) ed IRAP (successivamente a tale data), in quanto l’Imposta sulle Attività Produttive è sostitutiva di quella abrogata.

Anche in questo caso, un aggiornamento della norma sarebbe comunque auspicabile.

A tutte queste penalizzazioni passate in rassegna, si aggiungono, inoltre, le gravose sanzioni espressamente previste per il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi.

A fini IVA, l’accertamento d’ufficio è previsto dall’art. 55, comma1, del D.P.R. 633/72, sebbene sotto il più generico titolo: “Accertamento induttivo”. Trattasi, infatti, di fattispecie perfettamente analoga a quella del succitato art. 41, cioè di accertamento eseguito, sulla base di presunzioni semplicissime, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale (o di sua particolarmente grave incompletezza). Unica particolarità è costituita dalla previsione normativa che fa salvi i versamenti eventualmente eseguiti e l’imposta a credito indicata nelle liquidazioni periodiche eseguite.

A proposito della grave incompletezza, va notato come essa riguardi i numeri 1) e 3) dell’art. 28 che, però, è stato abrogato dall’art. 9, comma 9, del D.P.R. n.322/1998, anche se sostituito dalle disposizioni del precedente art. 8.

Riassumendo: Tipologia di accertamento induttivo puro, applicabile ai contribuenti di qualsiasi natura giuridica, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, o di presentazione di dichiarazione nulla, sulla base dall’art. 41 del D.P.R. n. 600/73 che specificamente disciplina tale tipologia di accertamento. L’accertamento del reddito è eseguito sulla base di presunzioni semplicissime.

Data Pubblicazione

4 Ago 2022

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Autore

Marco Colantonio

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