Accertamento Sintetico

Tipologia di accertamento, applicabile elusivamente ai contribuenti persone fisiche, ai soli fini IRPEF, che prevede la determinazione del reddito da loro complessivamente conseguito in una determinata annualità d’imposta, in base a due diverse basi di calcolo, cioè:

  • le spese sostenute effettivamente (comma 4, art. 38 DPR 600/73);
  • le spese presunte, in base a dati statistici relativi alla intera popolazione (comma 5, art. 38 DPR 600/73).

Nel primo caso, trattasi di “accertamento sintetico da spesa”, nel secondo, di accertamento da “redditometro”.

Caratteristiche comuni ad entrambe tali differenti metodologie di accertamento sintetico sono:

  • la soglia di non effettuabilità dell’accertamento, per scostamenti del reddito complessivo presuntivamente determinato non eccedenti, di almeno 1/5, quello dichiarato. (Tale soglia è elevata a 2/3, qualora si raggiunga una valutazione di particolare affidabilità, secondo il meccanismo premiale previsto degli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) di cui al comma 11, lettera f), dell’articolo 9-bis, del D.L. n. 50/2017);
  • la conservazione del diritto del contribuente alla deduzione degli oneri ed alle detrazioni d’imposta, previsti dalla legge;
  • l’obbligo, in capo alla Amministrazione finanziaria, di invito del contribuente al Contraddittorio preventivo.

§ ACCERTAMENTO SINTETICO DA SPESA

Presupposto di questa tipologia di accertamento è la capacità dell’Amministrazione finanziaria di determinare l’ammontare complessivo delle spese sostenute dai contribuenti, conoscendo i dati delle compravendite di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché quelli relativi alle compravendite di beni e servizi in regime IVA (grazie al c.d. “Spesometro”, fino al 2019, e, successivamente, grazie all’obbligo di teletrasmissione delle fatture elettroniche), nonché avendo accesso diretto agli estratti conto bancari dei contribuenti.

Qualora il totale, così determinato, delle spese (di qualsiasi genere) sostenute nell’anno dal contribuente, ecceda il totale dei redditi indicati in dichiarazione, la differenza è ripresa a tassazione. Ciò, sulla base della presunzione che la reale capacità di spesa annuale dipenda unicamente dal reddito conseguito nell’anno.

In altri termini, da un fatto noto (la reale capacità di spesa del contribuente) si cerca di risalire ad un fatto ignoto (l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).

Per contro, il contribuente non necessariamente, in caso di eccedenza di spesa, deve aver omesso di dichiarare redditi conseguiti, ben avendo potuto legittimamente giovarsi di proventi non soggetti a tassazione (o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta), di risparmi di anni precedenti, di finanziamenti, di dilazioni di pagamento, di elargizioni di parenti, ecc.

Tale tipologia di accertamento è prevista dal comma 4 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73.

A motivo di ciò, la citata presunzione sottostante è di tipo “legale”, il che comporta l’inversione dell’onere della prova, divenendo questa a carico del contribuente. Quest’ultima, inoltre, non è preclusa, per espressa previsione del citato comma 4. Trattasi, pertanto, di presunzione legale “relativa”, essendo consentito, al contribuente accertato, dimostrare l’insussistenza della pretesa impositiva.

§ ACCERTAMENTO SINTETICO DA “NUOVO REDDITOMETRO”

Presupposto di questa tipologia di accertamento è la suddivisione dei contribuenti in gruppi omogenei (per area territoriale di appartenenza e per composizione del nucleo familiare) per i quali l’ISTAT calcola la spesa media annua.

Qualora il totale della spesa media annua del gruppo omogeneo di appartenenza ecceda il totale dei redditi indicati in dichiarazione, la differenza è ripresa a tassazione. Ciò, sulla base della duplice presunzione che la capacità di spesa annuale del contribuente sottoposto ad accertamento sia pari a quella media del suo gruppo di appartenenza e che la sua capacità di spesa, così determinata, dipenda unicamente dal reddito conseguito nell’anno.

Tale tipologia di accertamento, è prevista dal comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, così come riformulato nel 2010.

A motivo di ciò, la citata presunzione sottostante è di tipo “legale”, il che comporta l’inversione dell’onere della prova, divenendo la prova contraria onere del contribuente. Quest’ultima, inoltre, non è preclusa, per espressa previsione del citato comma 5. Trattasi, pertanto, di presunzione legale “relativa”, essendo consentito, al contribuente accertato, dimostrare l’insussistenza della pretesa impositiva.

Come dire che, se abiti in una determinata località, se il tuo nucleo familiare è composto da un determinato numero di persone di una determinata età e, così via, devi necessariamente guadagnare quanto ha stabilito l’ISTAT. Se dichiari di meno, sei un evasore da esporre al pubblico ludibrio. In teoria, è possibile fornire la prova contraria, ma trattandosi di prova negativa, essa appartiene alla fattispecie della probatio diabolica. E’, infatti possibile provare, ad esempio, di essere stati a Parigi, ma è impossibile provare di non esserci mai stati nella propria vita. Viene quindi da chiedersi se viviamo ancora in una democrazia liberale.

Originariamente, il Redditometro era basato su una serie di elementi più specifici (abitazione in uso, abitazioni secondarie, autoveicoli posseduti, collaboratori domestici, ecc.) che il contribuente doveva indicare in apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. La soglia di applicazione era costituita dallo scostamento del 25% registrato in due annualità.

A seguito delle modifiche subite dal citato comma 5, ad opera dell’art.22 del D.L. 78/2010, è nato quello che viene comunemente definito “nuovo redditometro”. Esso prevede una soglia di applicazione pari ad uno scostamento del 20%, registrato anche in una sola annualità. Ulteriore differenza rispetto al vecchio redditometro, come già detto, è costituita dal metodo di calcolo del ”reddito atteso” basato su dati statistici afferenti alla intera popolazione nazionale e, non più, su dati specificamente riferiti a ciascun contribuente. Conseguentemente, l’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi è sparito (i dati ora li fornisce l’ISTAT). Occorre, tuttavia, essere consapevoli che tale controverso strumento di accertamento, ancorché non più palese, continua ad esistere.

Attualmente, tuttavia, il nuovo redditometro è sospeso. L’art.10 del c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), infatti, dopo aver ulteriormente modificato il predetto comma 5, ha abrogato il provvedimento che stabiliva i criteri per l’accertamento sintetico (D.M. Economia e Finanze del 16 settembre 2015), indispensabili al suo funzionamento, senza che, fino a tutto il 2021, sia stato varato un D.M. sostitutivo. Ne è conseguita la sospensione dell’applicazione del nuovo redditometro, almeno per gli anni d’imposta 2015/2021.

Se ne prevede, purtroppo, una reintroduzione.

Riassumendo: l’accertamento sintetico è una controversa tipologia di accertamento che si compone di due diverse metodologie: una detta “da spesa”, in quanto basata sulle spese che risultano, alla P.A., essere state effettivamente sostenute dal contribuente, in una determinata annualità, ed una detta “nuovo redditometro”, basata su stima ISTAT della spesa pro-capite dei residenti in Italia. Trattasi, in entrambi i casi di accertamenti induttivi basati su presunzioni legali relative.

Data Pubblicazione

4 Ago 2022

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Autore

Marco Colantonio

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